L’attore non avrebbe potuto conseguire risarcimento ulteriore rispetto a quello già ottenuto: nessuna responsabilità per l’omissione dell’avvocato

Va confermata l’infondatezza nel merito delle censure mosse dall’attore all’operato (omissivo) dell’avvocato (citato in giudizio per aver fatto maturare la prescrizione del diritto del danneggiato al risarcimento del danno), rilevando che, quand’anche promossa azione giudiziale nei confronti dell’automobilista e del suo assicuratore, l’attore non avrebbe potuto conseguire risarcimento ulteriore rispetto a quello già ottenuto, atteso il concorso colposo nella causazione dell’incidente. In particolare il giudice osserva quanto segue. Considerato che il danneggiato ha ottenuto dalla compagnia assicuratrice del veicolo che lo investì un indennizz ..........

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