Reclamo ex art. 708 c.p.c.: inammissibili le produzioni documentali.

Il reclamo alla Corte d’Appello, previsto dal comma IV dell’art. 708 c.p.c., costituisce un mezzo di impugnazione a struttura sostanzialmente rescindente, volto allo stretto controllo degli errores in iudicando o errores in procedendo compiuti dal giudice di primo grado e, dunque, avente ad oggetto non già le domande o le richieste originarie, ma solo il provvedimento impugnato. Ciò in quanto il reclamo de quo, inserendosi in via incidentale in un procedimento in corso di svolgimento in primo grado, assolve specificamente la funzione di porre rimedio in via immediata ed urgente, mediante il riesame degli elementi valutati con la statuizione reclamata, a provvedimenti presidenzi ..........

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