Querela di falso, giudizio di appello e sospensione del processo

L’art. 221 c.p.c. stabilisce che “la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa; ma poiché il successivo art. 355 c.p.c. consente la sospensione del processo solo se la querela di falso è proposta “nel” giudizio d’appello, le due norme vanno coordinate nel senso che la parte interessata resta libera di proporre la sua querela di falso nel giudizio d’appello o in via autonoma, ma se sceglie la seconda strada, rinuncia ipso facto al beneficio della sospensione. Corte di appello di Lecce, sentenza del 8.9.2023 Download CondividiPost correlati:Querela di falso proposta in via autonoma mentre pende il giudizio di appello ..........

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