Provvedimento del giudice sulla possibilità per la vittima di abusi familiari di far rientro nella residenza familiare una volta eseguito l’allontanamento del familiare maltrattante

Con riferimento agli ordini di protezioni dagli abusi familiari (introdotti dalla L. 4 aprile 2001 n. 154) e ai relativi provvedimenti di cui all’art. 342-ter c.c., per quanto concerne la possibilità per la vittima degli abusi familiari, qualora si tratti di minore – che nelle more della conferma dell’ordine di protezione sia stato collocato, unitamente all’altro genitore, in una Struttura protetta – di far rientro nella residenza familiare una volta eseguito l’allontanamento del familiare maltrattante, deve porsi in evidenza l’assenza nell’art. 342-ter c.c. di un preciso riferimento alla suddetta eventualità; tuttavia il giudice competente a decidere in relazione agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, pur potendo disporre, qualora non vi siano elementi contrari, la facoltà di rientro del minore unitamente al genitore non maltrattante nella propria abitazione, stante l’allontanamento del familiare abusante, dovrà immediatamente notiziare la Procura presso il Tribunale per i minorenni affinché quest’ultimo compia i dovuti accertamenti ai sensi degli artt. 333 e 330 e adotti, se del caso, gli opportuni provvedimenti; qualora emerga l’inidoneità del genitore denunciante gli abusi, a causa di problematiche di natura psichica e comportamentale, a garantire al minore un sereno ambiente familiare, il Tribunale per i minorenni potrà disporre la permanenza del minore presso la Struttura ove sia stato collocato nelle more della conferma dell’esecuzione del provvedimento con cui sono stati disposti gli ordini di protezione, unitamente al genitore non maltrattante qualora questi sia consenziente; il Tribunale per i minorenni dovrà, ai fini della suddetta valutazione, tener conto degli eventuali fatti sopravvenuti o fatti pregressi non portati all’attenzione del giudice che, nel disporre l’allontanamento dalla casa familiare del genitore maltrattante, ha previsto la facoltà dell’altro genitore di farvi rientro unitamente al minore, nel frattempo collocato in Struttura protetta.

Tribunale di Caltanissetta, decreto del 26.8.2020 (dep. 27.8.2020)

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