Patrocinio a spese dello stato, revoca, esito del provvedimento, domanda dell’avvocato dei propri compensi professionali

Va affermato il seguente principio di diritto: qualora una parte sia ammessa al gratuito patrocinio, l’avvocato non può chiedere i propri compensi professionali in assenza di un provvedimento di revoca da parte del giudice del procedimento principale; solo all’esito del provvedimento di revoca, potrà chiedere i propri compensi, interamente o, in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del proprio assistito, dal momento della modifica. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.6.2020, n. 10669 Download CondividiPost correlati:Patrocinio a spese dello Stato, revoca del provvedimento di ammissione in relazione al giudizio di cassazione, competenza Ottob ..........

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