Processo del lavoro, mezzi di prova tempestivamente articolati negli atti introduttivi, omessa ulteriore istanza di ammissione nelle udienze successive: conseguenze in primo e secondo grado

Nelle controversie di lavoro, qualora i mezzi di prova siano stati tempestivamente articolati negli atti introduttivi in primo grado, non può presumersi il loro abbandono, né ritenersi maturata alcuna decadenza dalla mancata presentazione di un’ulteriore istanza di ammissione nelle udienze successive alla prima; ne consegue che il giudice d’appello può ammettere le prove che, ritualmente richieste, non siano state ammesse in primo grado, essendo a tal fine sufficiente, ove chi vi abbia interesse sia completamente vittorioso, che la parte riproponga l’istanza di ammissione nella memoria di costituzione nel giudizio di secondo grado. Cassazione civile ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi