Processo Civile Telematico: se la forma è libera, allora l’atto telematico è sempre valido.

In relazione alla validità dell’atto processuale telematico, secondo il principio generale contenuto nell’art. 121 c.p.c., gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Ciò comporta che, in forza di questo principio, le forme devono essere rispettate solo e nei limiti in cui sono necessarie per conseguire lo scopo obiettivo cui sono destinate ossia per assolvere alla loro funzione di garanzia e obiettività [Tribunale di Bologna, sezione lavoro, ordinanza del 16.07.2014]. Scarica qui l’ordinanza >> CondividiPost correlati:Prosecuzione di un processo, subentro ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi