Nullità del precetto conseguente all’omissione della notificazione del titolo esecutivo: non è sanabile neanche nei casi di opposizione

Non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ult. comma, cod. proc. civ., la nullità del precetto conseguente all’omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio della mancata osservanza dell’art. 479, comma primo, cod. proc. civ.; sia quando, unitamente a quest’ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. [Tribunale di Genova, sezione ottava, sentenza del 20.5.2014]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Precetto, titolo esecutivo giudiziale formatosi nei riguardi del condominio ed azionato n ..........

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