Procedimento per convalida di sfratto: domande riconvenzionali e domande nuove

Nel procedimento per convalida di sfratto, la richiesta di differimento del termine di fissazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 420 c.p.c. deve essere svolta solo allorquando sia l’intimato a proporre domanda riconvenzionale, atteso che tale previsione sottende la necessità di consentire all’intimata di svolgere difese in ordine alla domanda proposta da controparte. Nel procedimento per convalida di sfratto parte intimante non può proporre domande nuove con le memorie integrative; l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’articolo 665 c.p.c. determina infatti la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi