Azione di tutela della servitù, oneri probatori, presunzioni

Colui che agisce in “confessoria servitutis” ha l’onere di provare, qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto dell’azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni.   Tribunale di Salerno, sezione seconda, sentenza del 3.11.2015, n. 4604 CondividiPost correlati:Condono edilizio, data di ultimazione lavori: oneri probatori tra presunzioni e ‘più probabile che non’ ..........

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