Procedimento minorili, rito camerale, giudizio di secondo grado: poteri ufficiosi del giudice e giudicato interno

Nel rito camerale adottato dal legislatore in determinate materie, anche quando trattasi di procedimenti concernenti l’interesse del minore e, quindi, comportanti indiscussi poteri d’ufficio, al giudizio di secondo grado nascente dal reclamo è applicabile, pur in difetto di un espresso richiamo all’art. 342 cod. proc. civ., il principio della specificità dei motivi di impugnazione, da tale norma sancito per il giudizio di appello, non essendo bastevole neppure la “mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice”, dovendo invece tale forma di gravame contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni p ..........

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