Procedimento esecutivo, ordinanza di estinzione: conseguenze sulle opposizioni e strumenti di tutela

Va confermato che qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l’estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l’interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all’esecuzione in ordine all’esistenza del titolo esecutivo o del credito. L’ordinanza di estinzione pronunciata ex artt. 629-632 c.p.c. può essere impugnata solo con il rimedio del reclamo al Collegio ai sensi dell’art. 630 u.c. c.p.c., e non con quello dell’opposizione agli atti esecutivi e men che mai con il r ..........

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