Al mancato rispetto di un termine perentorio si applica il principio del raggiungimento dello scopo?

Il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di “forme” in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme. Pertanto, attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 c.p.c., il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso; detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del controricorrente.   Cassazione civile, ..........

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