Procedimento esecutivo, oggetto della controversia riconducibile a quello per cui il legislatore ha previsto la c.d. azione di classe, valore economico infimo, conseguenze

Qualora l’oggetto della controversia sia tale da essere riconducibile a quello per cui il legislatore ha previsto la c.d. azione di classe (D.Lgs. n. 205 del 2006, art. 140 bis, modificato dal D.L. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 2012), va osservato che l’azionabilità della pretesa di classe è stata prevista dal legislatore senza alcuna limitazione per il valore del singolo consumatore o utente che vi partecipino, potendo così accadere che singolarmente il valore economico degli identici diritti tutelati sia infimo. Poichè l’azione di classe non è obbligatoria e il consumatore o utente può agire singolarmente, è palese che l’ass ..........

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