Procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, intervento “ad adiuvandum”

Ai sensi dell’art. 18, comma 9, l.fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l’intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, anche soltanto “ad adiuvandum” di quest’ultima, essendo sufficiente l’allegazione di un interesse concreto ed attuale in capo al terzo che interviene. Corte di appello di Bologna, sentenza del 23.2.2024 Download CondividiPost correlati:Decorrenza del termine breve ad impugnare (fattispecie in tema di reclamo contro la sentenza di fallimento): quando si ha la legale conoscenza della sentenza? Gennaio 1 ..........

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