Procedimenti per liquidazione giudiziale successivi alla cancellazione dell’imprenditore collettivo, corretta instaurazione del contraddittorio

Onde garantire la corretta instaurazione del contraddittorio nei procedimenti per liquidazione giudiziale successivi alla cancellazione dell’imprenditore collettivo, occorre procedere alla notifica del ricorso a chi ne aveva la rappresentanza esterna ovvero, in caso di decesso di chi rivestiva tale carica, nei confronti di curatore speciale da designarsi su istanza del ricorrente ex art. 78 c.p.c. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, provvedimento del 13.2.2024 Download CondividiPost correlati:Istanza del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale: la sussistenza del credito è condizione dell’azione Aprile 5, 2024 Cancellazione della società e ultrattivit ..........

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