Principio della irretrattabilità (o della definitività) dei risultati dell’esecuzione

Va confermata la vigenza del principio della irretrattabilità (o della definitività) dei risultati della esecuzione, che impedisce ogni azione tendente a modificare o diminuire gli effetti, compresa la condictio indebiti,(nella specie la SC conclude per la riforma della impugnata ordinanza, perché alcuna pretesa restitutoria poteva essere avanzata in relazione alle somme già oggetto di assegnazione in sede esecutiva, dovendosi quindi dichiarare l’improponibilità della domanda, formalmente qualificata come azione di ripetizione dell’indebito, in quanto sostanzialmente diretta ad annullare in gran parte l’esecuzione forzata definitivamente conclusasi a favore dell’ ..........

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