Presunzione di possesso utile ad usucapionem

La presunzione di possesso utile “ad usucapionem” di cui all’art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario di apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario-possessore, poiché l’attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all’esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario.   Tribunale di Trento, sentenza del  21.09.2018 CondividiPost correlati:Non esiste un divieto di presunzione di presunzione (sì alla presunzione a catena) Gennaio 19, 2023 Sì alla presunzione di presunzione (praesumptio de p ..........

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