Prescrizione presuntiva: riparto dell’onere probatorio

Va data continuità all’orientamento secondo cui in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non è stata estinta (fattispecie in tema di opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi relativi ad attività professionale di un avvocato). Cassazione civile, sezion ..........

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