Predisposizione di moduli ed esclusivo utilizzo della PEC: non si può incidere sulla procedibilità o proponibilità della domanda in assenza di esplicita richiesta della legge di tali particolari formalità

L’art. 111 comma 1 Cost. stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di “giusto processo”, indicando con tale formula l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuati, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio. La disposizione costituzionale citata impone di escludere che l’improponibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge; ne consegue che l’INPS, stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto, adempimento circa la domanda amministrativa rispetto della modulistica all’uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale. In conclusione, deve affermarsi che l’INPS non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità o proponibilità della domanda. dunque, se (fattispecie relativa alla domanda all’INPS per la condanna al riconoscimento dei benefici del c.d. rischio amianto) la legge (nella specie l’art. 443 c.p.c.) pone la domanda amministrativa come condizione di ammissibilità dell’azione giudiziaria (e sebbene sussista la possibilità, concessa dalla legge di settore, nelle specie all’INPS, di definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo di propri servizi telematici o della PEC), senza però richiedere una particolare formalità per la presentazione della domanda amministrativa, ciò non può comportare l’improponibilità del ricorso in ipotesi di presentazione della domanda amministrativa con diversa modalità rispetto a quella stabilita (nella specie l’INPS aveva lamentato l’asserita violazione del disposto normativo di cui al d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2011, che imporrebbe la trasmissione delle domande amministrative esclusivamente in via telematica; la detta eccezione di improponibilità viene dal Giudice respinta.

Tribunale di Bari, sentenza del 24.1.2022

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