Pignoramento presso terzi, dichiarazione di quantità del terzo, modalità

Giusto il disposto di cui all’art. 547, comma 1, c.p.c. (come modificato dal D.L. n. 132-2014, conv. in L. n. 162 del 2014) e all’art. 548, comma 2, c.p.c. (nel testo derivante dalla modifica apportata dal già citato D.L. n. 134 del 2014, e dunque, peraltro, prima dell’ulteriore modifica operata dal D.L. n. 83 del 2015, conv. in L. n. 132 del 2015) – avendo disciplinato le modalità con cui il terzo deve rendere la dichiarazione di quantità, passando dalla sua raccolta a verbale d’udienza, a quella scritta, da far pervenire al creditore pignorante con comunicazione formale, a mezzo lettera raccomandata o PEC, e ciò allo scopo di snellire la fase procedurale e di manl ..........

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