Patrocinio a spese dello Stato: decreto di revoca, legittimazione all’impugnazione processuale; autodichiarazione, omessa indicazione del reddito, conseguenze

La legittimazione all’impugnazione del decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, e non al difensore, il quale è invece legittimato unicamente ad impugnare il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell’istanza di liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante. Per converso, l’opposizione al decreto di revoca ex art. 136, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002 vede quale legittimato passivo non l’Agenzia delle entrate, ma il Ministero della Giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dallR ..........

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