L’ordinanza di inammissibilità dell’appello non è ricorribile per cassazione ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame
Va confermato il principio secondo cui l’ordinanza di inammissibilità
Va confermato il principio secondo cui l’ordinanza di inammissibilità
Ai fini della sufficienza della motivazione non basta che il giudice si limiti ad
Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di contrasto, hanno
Commento all’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, sez. III, 25.1.2013.
di Marco Mecacci[1]
di Marco Mecacci e Silvia Mensi – Con la sentenza n. 21108 del 28.11.2012 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno radicalmente mutato, si potrebbe dire rivoluzionato, la consolidata interpretazione dell’art. 7 L. 218/1995, sia per quanto attiene alla rilevabilità su impulso di parte della litispendenza internazionale, sia per quanto attiene alla necessità da parte del giudice italiano investito della questione, di dare conto nella sua decisione degli esiti dell’esame prognostico condotto alla luce degli artt. 64 e ss. della l. 218/1995[1].
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 28.11.2012, n. 21108