Articoli da 163 a 190 c.p.c.
Libro secondo
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I DELL’INTRODUZIONE DELLA CAUSA
Sezione
Libro secondo
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I DELL’INTRODUZIONE DELLA CAUSA
Sezione
Libro primo
DISPOSIZIONI GENERALI
DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE
TRIBUNALE DI – – –
ATTO DI CITAZIONE CON DOMANDA RICONVENZIONALE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Formula di Giulio Perrotta
Premessa – Con D.L. 98/11[1] convertito, con modifiche, dalla L. 111/11, il legislatore ha introdotto l’obbligo in capo al contribuente che intende proporre ricorso alla Autorità Giudiziaria[2] avverso gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate aventi un valore non superiore ad € 20.000,00 e notificati successivamente al 1 aprile 2012 di presentare un’istanza di reclamo/mediazione precontenziosa alla Direzione Provinciale che ha emesso l’atto, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, che deve contenere, in quanto anticipatorio del successivo eventuale giudizio, i contenuti formali propri del ricorso e, pertanto, dovrà essere indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, contenere i dati anagrafici del contribuente, il C.F. del difensore, la procura, l’elezione di domicilio ove il contribuente intenda ricevere le comunicazioni e i difensori dovranno indicare la PEC; precisare il petitum e la causa petendi, allegare l’atto impugnato e i documenti richiamati nel ricorso.
Nella nuova disposizione, non v’è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l’appello, da proporsi come prima dell’intervento riformatore con ricorso contenente le indicazioni prescritte dall’art. 414 c.p.c., deve essere, a pena di inammissibilità, motivato.
Allorquando la legge prevede che un determinato effetto sul procedimento, come la provocazione del decorso del termine per l’impugnazione debba essere realizzato in un certo modo, l’individuazione di atti o comportamenti equipollenti dev’essere fatta ricercando se tali atti siano tali non solo sotto il profilo del contenuto, ma anche sotto quello funzionale.
di Paolo Spaziani[1] – SOMMARIO:1. Il nuovo rito per i licenziamenti nel sistema dei riti speciali. Struttura, natura e funzione. – 2. Carattere pubblicistico dell’interesse tutelato dal procedimento e conseguenze sul piano ermeneutico. – 3. L’ambito di applicazione. Il regime intertemporale. La rilevanza della domanda ai fini della determinazione del rito. – 4. Le questioni relative alla qualificazione del rapporto e il problema dei limiti oggettivi del giudicato. – 5. Le domande fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento. – 6. Le domande non fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento: a) l’errore assoluto sul rito. – 7. (Segue): b) il cumulo di domande. L’errore relativo sul rito. – 8. (Segue): c) la mancanza di errore sul rito. La contemporanea pendenza dinanzi al medesimo giudice del lavoro di più cause soggette a riti differenti.
La sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione.
di Elena Salemi[1] – Tribunale di Palermo, sezione terza, sentenza del 6.7.2012
FORMULA (di Manuela Rinaldi)
TRIBUNALE DI
Sezione Lavoro
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D’URGENZA
Ex art. 700 c.p.c. e art. 18 L. n. 300/1970