Le problematiche connesse con il nuovo rito per i licenziamenti

di Paolo Spaziani[1] – SOMMARIO:1. Il nuovo rito per i licenziamenti nel sistema dei riti speciali. Struttura, natura e funzione. – 2. Carattere pubblicistico dell’interesse tutelato dal procedimento e conseguenze sul piano ermeneutico. – 3. L’ambito di applicazione. Il regime intertemporale. La rilevanza della domanda ai fini della determinazione del rito. – 4. Le questioni relative alla qualificazione del rapporto e il problema dei limiti oggettivi del giudicato. – 5. Le domande fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento. – 6. Le domande non fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento: a) l’errore assoluto sul rito. – 7. (Segue): b) il cumulo di domande. L’errore relativo sul rito. – 8. (Segue): c) la mancanza di errore sul rito. La contemporanea pendenza dinanzi al medesimo giudice del lavoro di più cause soggette a riti differenti.

La nuova procedura esecutiva mobiliare presso terzi

-Avv. Paolo F. Cuzzola[1]– La legge 24 dicembre 2012, n. 228 denominata: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ha modificato alcune norme relative alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi, tra cui la più rilevante è senza dubbio l`inserimento della regola per cui la mancata dichiarazione del terzo sia da considerarsi come riconoscimento di un credito non contestato.

Giurisprudenza pacifica sul caso? Il giudice può dimezzare il compenso spettante all’avvocato

Quando il caso proposto all’attenzione del giudicante è confortato da giurisprudenza pacifica ed inequivoca, il giudice – alla luce degli artt. 4 e 10 del D.M. 140/2012 – può abbassare il compenso dovuto all’avvocato, anche al di sotto dei minimi tariffari.

Nuovo Pignoramento presso terzi dopo la Legge 228/2012: lo schema della prima udienza

La Legge del 24.12.2012 n. 228, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24.12.2012 n. 302, ha sostituito integralmente il precedente art. 548 c.p.c. La nuova prima udienza è stata significativamente innovata, soprattutto per i casi di controversie aventi per oggetto crediti di lavoro.

Le alternative al giudizio e l’economia di mercato, alla luce della sentenza n.272/2012 della Corte Costituzionale

(di Piero Sandulli, Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Teramo) – Sommario:1. Posizione del problema. 2. Il tempo della mediazione. 3. La sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2012. 4. Lo scenario lasciato dalla decisione della Corte e le sue conseguenze. 5. La cultura della pacificazione. 6. La riforma del processo. 7. Conclusioni.

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