Ordinanze adottate dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti di natura cautelare o possessoria

Nei procedimenti di nunciazione, sia per denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c., sia per denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c., possono individuarsi due distinte fasi. Alla prima, di natura cautelare, segue una seconda e distinta fase di merito. Nella prima fase il Giudice, con l’ordinanza di rigetto o d’accoglimento della denuncia, non emette disposizioni per la trattazione della causa nel merito, vertendosi in una fase del giudizio finalizzata unicamente all’ottenimento, in via preliminare, delle misure immediate più opportune per evitare danni alla cosa posseduta, mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l’emanazione del provvedimento di rige ..........

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