Opposizioni esecutive, legittimazione passiva

In caso di opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., e non anche quindi recuperatorie, l’unico legittimato passivo è l’agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata; la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per l’ente creditore, nei rapporti con il debitore esecutato, salvo il diritto dell’agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l’ente creditore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa. Infatti, l’agente ..........

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