Opposizione allo stato passivo e accertamento della consecuzione di procedure tra concordato preventivo e fallimento
Non è precluso al giudice dell’opposizione allo stato passivo fallimentare, ai sensi della L.Fall., art. 98, accertare, in concreto, la consecuzione di procedure tra il concordato preventivo ed il successivo fallimento, ai fini dell’ammissione del credito in via meramente chirografaria e non ipotecaria, non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza dichiarativa di fallimento abbia accertato lo stato di insolvenza quale presupposto del medesimo, senza indagare, altresì, se esso preesistesse alla domanda di concordato preventivo, quale suo specifico presupposto.
Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 6.9.2021, n. 24056
Download
CondividiPost cor
..........
L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo