Opposizione allo stato passivo e accertamento della consecuzione di procedure tra concordato preventivo e fallimento

Non è precluso al giudice dell’opposizione allo stato passivo fallimentare, ai sensi della L.Fall., art. 98, accertare, in concreto, la consecuzione di procedure tra il concordato preventivo ed il successivo fallimento, ai fini dell’ammissione del credito in via meramente chirografaria e non ipotecaria, non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza dichiarativa di fallimento abbia accertato lo stato di insolvenza quale presupposto del medesimo, senza indagare, altresì, se esso preesistesse alla domanda di concordato preventivo, quale suo specifico presupposto. Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 6.9.2021, n. 24056 Download CondividiPost cor ..........

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