Opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al CTU: no alla sostituzione del consulente

Va confermato che in sede di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, proposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, possono essere prospettate soltanto questioni riguardanti il quantum della liquidazione, non anche l’utilità o validità dell’attività svolta, né, a fortiori, la revoca dell’incarico e la sostituzione del consulente [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.3.2015, n. 5168]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Compenso CTU: solidarietà delle parti e loro litisconsorzio nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento; estinzione del giudizio, azione del CTU nei confronti di… Gennaio 22, 2024 ..........

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