Il procedimento per la dichiarazione di fallimento è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura?y
La procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l’esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dall’art. 20, comma 4, L. n. 44 del 1999 (recante Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura) né potrebbe operarsi un’interpretazione estensiva della norma, sino a ricomprendere anche le procedure prefallimentari
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