Opposizione agli atti esecutivi, ordinanza che definisce la fase sommaria, omessa fissazione del termine per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, conseguenze

In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618 c.c., comma 2, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato secondo comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la cognizione piena è a ..........

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