Lodo arbitrale, impugnazione per nullità per violazione di norme di diritto, ambito applicativo del nuovo art. 829 c.p.c.: rinvio alle Sezioni Unite

L’originario testo dell’art. 829, comma 2, c.p.c. prevedeva che l’impugnazione per nullità del lodo, per violazione di norme di diritto, fosse sempre ammissibile a condizione che le parti non avessero autorizzato gli arbitri a pronunciare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Invece, il novellato testo dell’articolo, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, dispone ora – al comma 3 – che l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. Cosa accade se il giudizio arbitrale instaurato successivamente all’entrata i ..........

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