Opposizione agli atti esecutivi e opposizione alla esecuzione: concezione bifasica dei giudizi di opposizione

Va precisato che, a norma dell’art. 185 disp. att. c.p.c. (come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 13), all’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e seguenti del codice, mentre, in base al disposto del successivo art. 186-bis (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 7), i giudizi di merito di cui all’art. 618, comma 2, del codice (e cioè i giudizi di opposizione agli atti esecutivi), sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione. Dunque, la formulazione dell’art. 618, al ..........

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