Opposizione ad ordinanza-ingiunzione e causa petendi: il giudice può annullare d’ufficio il provvedimento opposto per ragioni diverse da quelle indicate nell’atto di opposizione?

L’opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa introduce un giudizio disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi della opposizione, che costituiscono la “causa petendi” della relativa azione, con la conseguenza che il giudice, salvo le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di annullare di ufficio il provvedimento opposto per ragioni diverse da quelle indicate nell’atto di opposizione. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.10.2023, n. 29442 Download CondividiPost correlati:Opposizione all'ordinanza-ingiunzione, il giudice non ..........

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