Opposizione a sanzione amministrativa, facoltà dell’ente di avvalersi di funzionari appositamente delegati è limitata al solo giudizio di primo grado, conseguenze in tema di notifica dell’impugnazione

La facoltà concessa all’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione di avvalersi di funzionari appositamente delegati è limitata al solo giudizio di primo grado, trovando applicazione per quelli successivi le norme generali in materia di rappresentanza e difesa dello Stato contenute nel R.D. n. 1611 del 1933, e nel relativo regolamento di esecuzione emanato con R.D. n. 1612 del 1933. La notificazione eseguita in violazione della surrichiamata normativa non può ritenersi affetta da inesistenza, né da mera irregolarità, bensì da nullità, risultando, conseguentemente, suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 1, ovvero di sanatoria, ..........

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