Opposizione a esecuzione forzata promossa dall’imprenditore in bonis che in corso di giudizio sia stato ammesso a procedura concorsuale, competenza

La competenza a conoscere dell’opposizione alla esecuzione forzata promossa dall’imprenditore in bonis che in corso di giudizio sia stato ammesso a procedura concorsuale non spetta funzionalmente al Tribunale che abbia dichiarato lo stato di insolvenza, posto che non ricorre l’applicabilità nè della L. Fall., art. 51, nè della cit. L., art. 24, trattandosi di una azione preesistente alla dichiarazione di insolvenza e sulla cui prosecuzione non influiscono le regole della concorsualità. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.10.2020, n. 21009 Download CondividiPost correlati:Opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo d ..........

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