Operatività dell’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’iscrizione del concordato preventivo, rispetto ai creditori anteriori al concordato

Deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “La L. Fall., art. 168, comma 3, il quale sancisce l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell’imprenditore, trovando l’inefficacia degli atti nell’ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina nella L. Fall., art. 64 e segg.”. Cassa ..........

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