Onorario avvocato in caso di reclamo a sentenza di fallimento

Con riferimento al giudizio di reclamo della sentenza di fallimento è fondata la doglianza con cui si denuncia che gli onorari giudiziali non possono essere determinati secondo la voce unica di tariffa riservata ai procedimenti speciali e concorsuali (paragrafo VII della Tabella A nel D.M. n. 127 del 2004), ma vanno quantificati secondo i criteri fissati per i giudizi contenziosi. Difatti – posto che il D.M. n. 127 del 2004, art. 11, prevede, al comma 1, che gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi siano liquidati tenendo conto dell’opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazion ..........

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