Improcedibilità del processo esecutivo ai sensi dell’art. 51 l.f.; credito pignorato estinto per compensazione all’atto del pignoramento; immediata efficacia della sentenza di primo grado e riassunzione del processo esecutivo

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, tanto prima che successivamente alla riforma del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo dalla L. n. 228 del 2012, si deve escludere che, qualora sopraggiunga nel corso del suo svolgimento ed in una situazione nella quale il processo esecutivo sia pendente sebbene sospeso in ragione della sua pendenza, l’art. 51 della legge fallimentare possa giustificare la sua improcedibilità. Deve, altresì, escludersi che l’improcedibilità del processo esecutivo ai sensi dell’art. 51 costituisca situazione di sopravvenuta carenza del requisito dell’interesse ad agire rispetto allo svolgimento del giudizio. ..........

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