Nullità della sentenza dichiarativa di fallimento: obbligo per il giudice di appello di rimettere gli atti al primo giudice

Va confermato che alla dichiarazione di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento consegue obbligo per il giudice di appello di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., applicabile anche ai reclami camerali, quale deve considerarsi l’impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 5.6.2015, n. 11705]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Il primo giudice ritiene nullo il contratto e l'appellante si duole solo della mancata conversione ex art. 1424 c.c.: il giudice d'appello può dichiarare la nullità… Aprile 19, 2024 Sentenza dichiarativa di fallimento, reclamo, rigetto della Co ..........

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