La parte soccombente deve proporre nell’atto d’appello specifici motivi di impugnazione in ordine alle eccezioni rigettate nella sentenza di primo grado

Va confermato il principio secondo cui la parte soccombente e appellante deve proporre nello stesso atto di appello specifici motivi di impugnazione in ordine alle eccezioni rigettate nella sentenza di primo grado, non potendo limitarsi a riproporle nel corso del giudizio di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c., tale disposizione avendo riguardo alla diversa ipotesi della parte vittoriosa che, in difetto di soccombenza, ha solo l’onere di riprospettare nelle difese di secondo grado, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, le domande e le eccezioni non accolte o ritenute assorbite dal primo giudice, allo scopo di non farle considerare come rinunciate [Cassazione ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi