Nullità del contratto di conto corrente per carenza di forma scritta, oneri probatori

Vanno confermati i seguenti principi di diritto: onere a carico del correntista che agisce in ripetizione di fornire la prova dell’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca; onere di provare anche i fatti negativi, quale il mancato rispetto della forma scritta, in ipotesi ricorrendo a presunzioni, dimostrazione dei fatti positivi contrari; limitazione dell’obbligo per la banca di conservare la documentazione per un decennio. Da ciò discendono le seguenti conclusioni: a)      in caso rapporti i ..........

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