Notifica non andata a buon fine, richiesta della ripresa del procedimento notificatorio, tempestività, accertamento, necessità

Qualora la parte abbia provveduto a richiedere alla prima udienza il rinvio onde poter riprendere l’attività di notificazione, a suo dire appreso in quella circostanza l’esito negativo della prima richiesta, il giudice, facendo applicazione dei criteri dell’immediatezza dell’iniziativa e della sollecita diligenza nello svolgimento delle conseguenti attività, avrebbe dovuto accertare la tempestività della richiesta alla luce del principio di cui alla sezioni unite del 2009, prima di adottare il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 291 c.p.c.     Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.12.2018, n. 31136 CondividiPost correlati:Fa ..........

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