Non applicazione di norme (o prassi) interne se realizzano in concreto un effetto discriminatorio ai danni del cittadino italiano

Va anche espresso il seguente principio: “L’art. 53 della L. n. 234 del 2012, come anche il previgente art. 14-bis, co. 2, della L. n. 11 del 2005, si interpreta nel senso che non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne quando, nella regolazione di medesimo caso, quelle disposizioni comportino al contempo un pregiudizio ai danni del cittadino italiano ed un vantaggio al cittadino dell’Unione Europea, in tal modo realizzando in concreto un effetto discriminatorio ai danni del primo”. Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 5.3.2024, n. 5967 Download CondividiPost correlati:Competenza territoriale in materia di diniego ..........

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