Non adeguatamente motivata la sentenza d’appello che si limiti ad evocare una CTU dichiarando genericamente di condividerne gli assunti

Posto che il giudizio di appello continua ad ispirarsi ad una logica devolutiva e, quindi, di revisio prioris istantiae, sebbene nei limiti della specificità dei motivi di appello, si deve ritenere non adeguatamente motivata la sentenza di appello che si limiti ad evocare una CTU, dichiarando genericamente di condividerne gli assunti. Non è consentito, infatti, al giudice di secondo grado procedere all’adempimento del dovere motivazionale non come giudice di appello, ma come se fosse investito di un giudizio di legittimità. Una motivazione che in un compendio probatorio plurale si affidi unicamente alla CTU, nella sua apoditticità, è del tutto incapace di costituire il fulcro ..........

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