Negoziazione assistita: i termini concessi dal giudice per sanare l’improcedibilità sono perentori.

Rilevata d’ufficio l’improcedibilità della domanda in sede di prima udienza a causa del mancato esperimento del procedimento di negoziazione ed  assegnato alle parti il termine per la comunicazione dell’invito a partecipare alla negoziazione, quando tale invito non venga concretizzato, la domanda processuale dovrà essere ritenuta improcedibile assegnando a tale termine natura perentoria.   Tribunale di Mantova, sentenza del 16.03.2016 CondividiPost correlati:Mediazione al posto della negoziazione assistita c.d. obbligatoria: improcedibilità della domanda? Marzo 1, 2024 La differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno ..........

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