Mobbing omissivo del datore di lavoro per condotta attiva di altro dipendente

La circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ., ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e non abbia nè vigilato sul comportamento del proprio dipendente nè adottato misure per prevenire la causazione del danno.     Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del  6.11.2018, n. 28244   CondividiPost correlati:Invio messaggio audio su una chat di gruppo whatsapp: no alla sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro Maggio 30, 2023 Contro ..........

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