Locazione di immobile abusivo e nullità

Il carattere abusivo dell’immobile locato non importa nullità del contratto locatizio, non incidendo il vizio sulla liceità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l’ordine pubblico), nè potendo operare la nullità L. n. 47 del 1985, ex art. 40 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali).   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del  16.10.2018, n. 25837   CondividiPost correlati:Corte Unione Europea: sì al controllo abusivo della clausola anche in sede di esecuzione Gennaio 19, 2024 Lite su carattere abusivo di una clausola contrattuale, ..........

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