Mancato esame delle risultanze della CTU (o acritica adesione ad una delle due consulenze o discostamento da entrambe): strumento di tutela in cassazione

Va data continuità al principio secondo cui il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio può ricorrere anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato ad una di esse omettendo il confronto con le eventuali censure di parte senza giustificare la propria preferenza, ..........

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