Mancato deposito di un fascicolo di parte regolarmente ritirato: il giudice ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti

L’art. 169 c.p.c., non prevede che, in caso di mancato deposito di un fascicolo di parte regolarmente ritirato, il giudice debba segnalare la circostanza alla parte personalmente, dovendosi al riguardo confermare che il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo ai sensi dell’art. 169 c.p.c., senza che poi il medesimo risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza risc ..........

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